Il provvedimento del 30 aprile dell’Agenzia delle Entrate, che contiene le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica prevede inoltre che con riferimento alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti devono trasmettere, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione alcuni dati.In particolare dovranno essere trasmessi i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. La comunicazione in oggetto si configura come meramente facoltativa in tutti i casi in cui sia stata emessa una bolletta doganale o sono state emesse/ricevute fatture elettroniche.