Sono diverse le peculiarità delle start-up innovative rispetto agli altri soggetti giuridici. In particolare:

  • Costituzione_E’ possibile costituire la società senza intervento del Notaio, utilizzando un format standard, usufruendo dei servizi di assistenza gratuita appositamente previsti dal Registro Imprese e godendo dell’esonero dal pagamento dei diritti di segreteria, imposte di bollo e diritti camerali;
  • Fiscale_Le start-up innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo ed i soggetti che investono in tali imprese usufruiscono di una detrazione fiscale del 30%, valida sia ai fini IRPEF che IRES. Il limite per l’apposizione del visto di conformità sui crediti IVA è di euro 50.000;
  • Societario_è possibile prevedere particolari categorie di quote dotate di particoli diritti. IN presenza di perdite di 1/3 del capitale sociale è possibile procedere alla loro riduzione entro il secondo esercizio successivo. Le start-up innovative non sono soggette a fallimento ma alle disposizioni di maggior favore della Legge n. 3/2012 (sovraindebitamento);
  • Lavoro_è possibile assumere personale con contratti a tempo determinato a 36 mesi prorogabili una sola volta per ulteriori 12 mesi;
  • Finanza_le start-up innovative possono reperire finanziamenti tramite strumenti dedicati:
    • equity crowd funding;
    • venture capital;
    • Fondo garanzia PMI;
    • Smart&Start Invitalia.