La Risoluzione n. 47/E ha precisato che per la verifica del volume d’affari di euro 400.000 per determinare l’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi dal 1 luglio 2019 occorre fare riferimento al volume d’affari complessivo e non solamente a quello realizzato tramite l’emissione di scontrini o ricevute fiscali.
In prima analisi sembrerebbe dunque che le attività di commercio elettronico oltre soglia siano soggette all’obbligo. Tuttavia, il precedente D.M. 10 maggio 2019, che elenca le esenzioni temporanee (fino al 31 dicembre 2019), include tra le altre anche le operazioni di cui all’art. 2 del DPR n. 696/1996. Si ricorda che le operazioni di commercio elettronico indiretto sono fiscalmente equiparate alla vendita per corrispondenza, individuate proprio nel comma 1, punto oo) dell’art. 2 DPR 696/1996.E’ invece il richiamo al D.M. 27 ottobre 2015 che permette di escludere, sempre temporaneamente, anche le operazioni di commercio elettronico diretto per le quali, si ricorda, non è obbligatoria la certificazione delle vendite B2C. Pertanto si può concludere che il commercio elettronico risulta esonerato dall’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi fino al 31 dicembre 2019.