Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio (minimi) o nel regime forfettario non hanno l’ obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, se non comunicano al cedente/prestatore la Pec o un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Quando la fattura è emessa nei confronti di un minimo o forfettario, la fattura non deve però contenere né il codice destinatario né la Pec del cliente secondo l’ Agenzia, bensì un codice convenzionale di sette zeri da inserire al posto del codice destinatario. Altrimenti i soggetti aderenti a regimi agevolati dovranno comunque conservare a norma le fatture.

Infatti minimi e forfetari possono comunque decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori anche comunicando una Pec o, in alternativa, un codice destinatario. In questa ipotesi, dalla lettura della risposta scatta l’ obbligo di conservazione elettronica.

Sintetizzando: il contribuente minimo o forfettario che comunica un indirizzo Pec o un codice destinatario sarà obbligato alla conservazione elettronica dei documenti ricevuti; chi, invece, fa nulla, quindi non comunica né Pec, né codice destinatario non ha neanche l’ obbligo di conservare i documenti elettronici ricevuti; ovviamente in questo caso dovrà conservare le fatture cartacee. Si ritiene che il medesimo metodo riguardi anche le imprese agricole in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7mila euro).