A decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’Enea, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico.

La nuova comunicazione non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% ma solo quelli che comportano un risparmio energetico.

Secondo le indicazioni fornite dall’Enea sul proprio sito web ufficiale la comunicazione in esame dovrà riguardare:

  • gli interventi di coibentazione delle strutture edilizie (interventi di riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno; interventi di riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e coperture che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; interventi di riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno);
  • interventi di riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;
  • installazione di collettori solari(solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti.

La comunicazione dovrà inoltre essere effettuata in relazione agli interventi di:

  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi(caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • installazione di impianti fotovoltaici(potenza massima 20 kW).

Come si può vedere, si tratta di tutti interventi che possono fruire dell’agevolazione tributaria per il risparmio energetico ma che, a determinate condizioni, possono essere ammessi anche all’agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie.

Sotto un profilo operativo, la comunicazione dovrà essere trasmessa in via telematica; a tale proposito va evidenziato che, lo scorso 21 novembre, l’Enea ha reso disponibile sul proprio sito la pagina per provvedere alla registrazione e alla successiva trasmissione della comunicazione in questione.

Con riferimento alle tempistiche per l’invio va evidenziato che, per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (in questo caso, quindi, la comunicazione andrà trasmessa all’Enea entro il 19 febbraio 2019).

Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria.